Politica

Via libera del Senato al Ddl sull’IA: ecco le novità dal copyright al fascicolo sanitario

21
Marzo 2025
Di Ilaria Donatio

Primo sì del Senato al ddl recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. I sì sono stati 85, i no 42. Il provvedimento va ora all’esame della Camera. Queste, le misure principali.

Principi generali e sicurezza nazionale
Oltre a definire i principi generali della disciplina del disegno di legge – tra i quali ci sono la tutela dei “diritti fondamentali, delle libertà e dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica” – le nuove regole non si applicheranno alle attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, se condotte a fini di sicurezza nazionale, di cybersicurezza e di difesa nazionale. Dunque, per esempio, sono escluse dall’ambito applicativo del Ddl, le attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), quelle promosse dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Bagarre in Aula
Ha fatto molto discutere la bocciatura dell’emendamento Pd che chiedeva un controllo nazionale o europeo dei sistemi satellitari. In particolare, la norma su cui sono sorte tensioni durante il dibattito in aula, prevedeva che “i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini”.

Un miliardo per le venture capital su IA
Nel testo finale è stanziato un fondo da 1 miliardo di euro per sostenere le venture capital con particolare focalizzazione sull’intelligenza artificiale e sulla cybersicurezza, gestito da Sgr Cdp Venture Capital. Vengono estese a ricercatori attivi nell’ambito delle tecnologie di IA, le agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati e previsti 600mila euro per i progetti e per i servizi forniti dal ministero degli Affari esteri a cittadini e imprese.

Server sul territorio nazionale
I sistemi di intelligenza artificiale destinati ad uso pubblico devono essere installati su server che sorgono nel territorio nazionale, in modo tale da garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. È fatta eccezione per i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari.

Tutela del diritto d’autore
Viene regolata la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.

Uso dell’IA in sanità
Per quanto riguarda l’uso dell’IA in ambito sanitario, viene ricordato che i sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario hanno la funzione di sostenere i processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Non solo: l’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale. Infine, i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell’ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Fascicolo sanitario elettronico
Viene modificato il decreto legge 179 del 2012, il cui articolo 12 detta disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale. In particolare, viene aggiunto il nuovo articolo 12-bis in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario. Le soluzioni di IA devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni. Ciò al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario.

Ricerca e sperimentazione scientifica
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell’utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico. Per quanto riguarda il trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione, viene rimesso a un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.

Intelligenza artificiale in materia di lavoro
Il provvedimento disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo. È chiarito che il ricorso a sistemi di IA non può ledere i diritti inviolabili della dignità umana e della riservatezza dei dati personali.