Martedì 16 aprile l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (cd. Legge europea). Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter il 26 settembre 2018 (quindi in forte ritardo rispetto al termine previsto per legge), è stato, in prima lettura, approvato dal Senato il 5 dicembre dello scorso anno; poi è passato alla Camera, dove è stato approvato in seconda lettura il 12 marzo e, infine, il 16 aprile il Senato ha votato il testo senza nessuna modifica rispetto alla versione della Camera, approvandolo definitivamente.
La legge europea è uno dei due strumenti, insieme alla Legge di delegazione europea (quella per il 2018 è ancora in corso di discussione in Senato), attraverso il quale il nostro Paese si adegua all’ordinamento europeo. In particolare, la Legge europea contiene tutte quelle norme europee di diretta attuazione nel nostro ordinamento e tutte quelle misure volte ad un corretto adeguamento o ad un corretto recepimento della normativa europea (es. modifiche di normativa statale oggetto di procedura d’infrazione a livello europeo). La legge europea, secondo la legge n. 400 del 1988, deve essere presentata dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno alle Camere. Per la Legge europea 2018, quindi, i tempi sono stati sforati complice l’inizio della nuova Legislatura e i tempi di formazione e insediamento del nuovo Governo.
Il provvedimento, approvato dal Senato, si compone di 22 articoli che vanno dalle disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali alle misure in materia di mandato di arresto europeo, passando per il tema dei diritti aeroportuali, l’attuazione della direttiva del 2017 relativa a taluni utilizzi di opere protette da diritto d’autore per persone non vedenti o con disabilità, la corretta attuazione della direttiva del 2012 relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. In particolare, tra gli articoli volti ad adeguare la normativa nazionale a seguito dell’apertura di procedure d’infrazione, vi sono quelli relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali, in materia di professione di agente d’affari in mediazione, riguardanti gli ex lettori di lingua straniera, il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e i pagamenti nelle transazioni commerciali.
Entrando più nel dettaglio di queste disposizioni, rileva l’art. 2 che limita l’incompatibilità dell’attività di agente d’affari in mediazione a quattro ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita o promozione di beni afferenti allo stesso settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente; esercizio di professioni intellettuali relative allo stesso settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e situazioni di conflitto d’interessi. Tale modifica è stata accolta con soddisfazione dalla Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione che ha commentato positivamente l’approvazione della Legge, affermando che “con la legge europea (…) si aprono ora nuove opportunità per gli agenti e si assicura a chi svolge l’attività di mediazione la possibilità di erogare nuovi servizi collaterali alla propria attività, a vantaggio dei clienti-consumatori”.
Desta interesse, inoltre, l’articolo 5 che sostituisce il vecchio art. 113-bis del codice dei contratti pubblici in materia di pagamenti negli appalti. In particolare: gli acconti devono essere corrisposti all’appaltatore entro trenta giorni da ogni SAL, a meno che non sia espressamente concordato un termine differente; l’adempimento tecnico costituito dal collaudo e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento avverranno contestualmente o comunque non oltre 7 giorni l’uno dall’altro; la procedura per accertare la conformità delle merce o dei servizi al contratto non può durare più di trenta giorni dalla data di consegna o dalla prestazione del servizio; le penali a carico dell’imprenditore devono essere pattuite tenendo conto di due requisiti quali la tecnica di calcolo e la proporzionalità.
Fabiana Nacci