Politica
Green pass, da febbraio non più obbligatorio per alimentari salute e giustizia. Il testo integrale
Di Massimo Gentile
Poco fa il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che definisce la nuova disciplina del green pass valida dal 1 febbraio. La principale novità sta nel fatto che la certificazione verde perde la sua obbligatorietà per l’accesso ad alcuni esercizi.
NON È OBBLIGATORIO
Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 sono le seguenti: esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio; esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Per quanto riguarda le attività commerciali, il green pass non sarà obbligatorio per accedere alle attività al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
CHI CONTROLLA
Il rispetto delle misure, viene specificato, deve essere assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.