L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl recante “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo”. Il provvedimento, a firma di Nicola Molteni, Sottosegretario in quota Lega al Ministero dell’Interno, vede la luce dopo circa un anno dalla sua presentazione. L’esame in seconda lettura in Senato, iniziato lo scorso mese, si è svolto in maniera serena, senza che il ddl fosse modificato dalla Commissione Giustizia. Obiettivo della legge, che si compone di cinque articoli, è escludere dall’ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con l’ergastolo.
Il giudizio abbreviato è un rito speciale previsto dal nostro Codice di Procedura Penale, secondo cui il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con una decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari. Il giudizio abbreviato è di tipo volontario, cioè vi è una richiesta da parte dell’imputato, e ha anche una natura premiale. Infatti, nel momento della condanna, viene prevista una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni. Di conseguenza, all’ergastolo viene sostituita la pena della reclusione di trent’anni e, nei casi di ergastolo con isolamento, c’è la sostituzione con l’ergastolo.
È da precisare che questo è un tema che da sempre viene dibattuto: infatti, sin dalla redazione del Codice nel 1988 si discute del rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo e il ddl Molteni non è stato nel corso del tempo l’unico intervento normativo in materia. In particolare, l’articolo 1 modifica l’art. 438 del Codice di Procedura Penale, prevedendo l’esclusione del rito abbreviato per i delitti per i quali la legge prevede l’ergastolo, come i reati di devastazione, saccheggio, strage, omicidio aggravato. Scendendo nel tecnicismo, nel caso in cui nel corso dell’udienza preliminare venga espressa inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, il giudice all’esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto non debba essere punito con l’ergastolo, una riduzione di pena connessa al negato rito speciale. Tale caso si verifica quando all’imputato viene contestato un reato punibile con l’ergastolo e quando, in sede di condanna, viene accertata la commissione di un delitto diverso da quello iniziale, non punibile con l’ergastolo.
Naturalmente, con l’approvazione del ddl sono emersi i commenti delle varie forze politiche. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha definito la legge “un segnale forte a tutti i cittadini onesti. C’è la certezza della pena. Un altro punto del contratto di governo che diventa legge”. Anche da Fratelli d’Italia commenti positivi: il capogruppo in Commissione Giustizia, il Sen. Balboni, ha infatti dichiarato “Fratelli d'Italia ha votato a favore del disegno di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, per frenare l'eccessiva indulgenza di certi magistrati come dimostra il caso di alcuni giorni fa, che ha portato a dimezzare la pena per un omicidio volontario, adducendo una non meglio precisata tempesta emotiva da parte dell'assassino. Avremmo preferito che fosse stato stabilito che prima di applicare le attenuanti, almeno per i reati motivati da motivi abietti o futili o comunque perpetrati da chi ha adoperato sevizie o ha agito con crudeltà, fossero applicate le aggravanti. E in questo contesto riteniamo che dovrebbero essere ricompresi anche reati odiosi come la violenza sessuale o lo sfruttamento della prostituzione. Ma su tutto Fratelli d'Italia continua a ritenere che non è sufficiente escludere dal rito abbreviato alcune storture, ma piuttosto che quando una pena viene irrogata, questa sia scontata sul serio".
Fabiana Nacci