Politica

Dl Energia, investimenti e governance. Il testo nei dettagli

29
Novembre 2023
Di Giampiero Cinelli

Il Dl Energia, approvato dal Consiglio dei Ministri, deve ora affrontare l’iter parlamentare. Dal testo disponibile, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, si evince che il Dl Energia si articola sui seguenti capisaldi: l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale con la relativa flessibilità, disposizioni in materia di concessione geotermoelettriche e un piano pluriennale per la promozione degli investimenti, disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti rinnovabili. Infine, è prevista la possibilità per gli enti locali italiani di autocandidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Altro aspetto da considerare è la mancata proroga del mercato tutelato dell’energia, che nel testo manca. Di seguito sintetizziamo le principali misure introdotte dalla normativa, in attesa di giungere al testo definitivo.

L’autoproduzione

Per favorire l’autoproduzione energetica, le aziende ad alto consumo iscritte nell’apposito elenco, possono ottenere il rilascio di una concessione prioritaria per gestire autonomamente anche mediante aggregazioni gli impianti, o per usufruirne in base a contratti con soggetti terzi. In entrambi i casi, come già succede nei casi di autoproduzione, i programmi vengono monitorati dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, che determina la restituzione di parte dell’energia prodotta in eccesso. L’energia creata deve essere almeno il doppio di quella restituita, ottenuta tramite impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici della potenza minima di 1 MW. L’obiettivo si può raggiungere anche con il rifacimento di impianti già esistenti. L’entrata in esercizio della maggior parte dei progetti ad energia rinnovabile, nel documento è prevista in un tempo massimo di quaranta mesi dalla stipula del contratto, salvo cause di forza maggiore.

Come si legge: «Le imprese iscritte nell’elenco hanno facoltà di richiedere al Gse l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile, e delle relative garanzie di origine».

Sicurezza degli approvvigionamenti

Altro punto focale è favorire la maggiore produzione interna di gas naturale, contenendo i prezzi. A tal proposito «sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine i titolari di concessioni esistenti, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022».

Viene consentita la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni già esistenti, «nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi».

Le concessioni verranno rilasciata previa presentazione di un’analisi tecnico-scientifica che attesti l’idoneità della produzione e la sicurezza ambientale dell’operato.

Ulteriore estrazione di gas naturale è consentita, «per la durata di vita utile del giacimento, sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette».

I soggetti interessati presentano una manifestazione di interesse al Gse e si impegnano «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo Gse un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato». Per ridurre le tariffe l’ente regolatore Arera «stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo Gse, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura».

Concessioni geotermoelettriche

Veniamo dunque al settore geotermolettrico. I player specializzati sono esortati a presentare un piano pluriennale di investimenti atti ad interventi di manutenzione, per il recupero del campo geotermico, per la sostenibilità ambientale e per l’innalzamento dei livelli occupazionali. L’autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano o l’autorità competente non lo valuti positivamente, l’autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione. In caso si accerti, in sede di monitoraggio, l’inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, partono, entro centottanta giorni dall’accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione.

Incentivare le regioni e le province autonome a ospitare impianti rinnovabili

Per far ciò «è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da ripartire tra le regioni e le province autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio». Inoltre: «Ai fini dell’alimentazione del Fondo, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio».

I limiti emissivi

Il Dl Energia ammette deroghe per i gestori di impianti con potenza superiore a 300 MW i quali abbiano subito disagi dovuti al divieto di importare carbone russo e che quindi fatichino a garantire l’osservanza dei limiti emissivi, a condizione che «i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» e che «Terna S.p.A. dichiari che un’eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico».

Sempre nel decreto, legandosi al Piano nazionale integrato energia e clima, si stabiliscono i criteri per il contributo degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili, in virtù del principio della sostenibilità del sistema elettrico nazionale.

Per quanto riguarda invece i condensatori ad aria presso centrali esistenti (quelle termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW), i quali non comportino incremento della potenza elettrica, non ci sarà bisogno dell’autorizzazione paesaggistica, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica.

Stoccaggio di CO2

Da avviare i programmi sperimentali di stoccaggio di C02, in seguito al rilascio di licenza che pertiene anche all’esplorazione per aumentare questa attività. «Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali». L’autorizzazione ha una durata massima di tre anni ed è rilasciata su intesa della regione territorialmente interessata. I programmi sperimentali dovranno rispecchiare le valutazioni di sicurezza ambientale e non essere dannosi per le concessioni e i giacimenti minerari esistenti.

L’eolico galleggiante

Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture coopereranno per costituire un polo strategico per l’eolico galleggiante in mare nel Mezzogiorno. Dunque, si legge nel decreto: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile assegna, con un’unica delibera, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica risorse complessivamente pari a 80 milioni di euro per il 2024, 170 milioni di euro per il 2025 e 170 milioni di euro per il 2026, così ripartite:

a) 20 milioni di euro per l’anno 2024, 110 milioni di euro per l’anno 2025 e 170 milioni di euro per l’anno 2026, per la realizzazione, nelle aree individuate, di infrastrutture volte ad assicurare l’autonomia energetica nazionale, mediante investimenti in cantieristica navale per la produzione di piattaforme galleggianti e di infrastrutture energetiche funzionali, l’assemblaggio e il varo delle piattaforme medesime e per l’installazione di impianti di produzione di energia eolica in mare.

b) 60 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025, per lo sviluppo e l’industrializzazione del processo di costruzione di un prototipo di fondazione galleggiante finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico in mare, pilota, dimostrativo e operativo, destinato alla produzione di energia a servizio di una delle aree.

Entro novanta giorni dalla data di efficacia della delibera, tenuto conto del carattere innovativo del polo strategico, nonché dell’esigenza di assicurare la più celere industrializzazione dei relativi processi produttivi, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concede le aree all’operatore individuato».

Rete elettrica

Terna Spa istituisce il Portale Digitale «al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Il Portale sarà gestito da Terna e condividerà «i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo».

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

«Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficiente. o l’ammodernamento di quelli esistenti, sono destinate risorse pari a 96.718.200 euro per l’anno 2024»,

Nello specifico si indirizza un importo di 77.266.712,84 euro, a valere sulle quote dei proventi derivanti dalle aste CO2 maturate nell’anno 2021. Più un secondo importo di 19.451.487,16 euro, a valere sulle quote dei proventi derivanti dalle aste CO2 maturate nell’anno 2022 di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.