Lavoro
Pilot Regime, la figura del notaio
Di Luca Carabetta
IlSole24Ore questa mattina ospita una intervista del professore emerito e notaio Piergaetano Marchetti sul nuovo Pilot Regime (Regolamento Europeo 2022/858) che ha introdotto una sperimentazione dell’utilizzo di DLT (Distributed Ledger Technologies) in condizioni controllate rispetto alle registrazioni di diversi titoli finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata e ulteriori strumenti di partecipazione e investimento.
La tesi esposta è quella della necessità della figura del notaio in questo processo, al fine di garantire semplificazione, celerità e certezza rispetto ai dati riportati sui registri distribuiti, con particolare riferimento ai controlli antiriciclaggio e sui vincoli statutari.
Da un punto di vista tecnico si tratta di una mera duplicazione della funzione di controllo. Già perché l’utilizzo della blockchain di per sé garantisce la certezza delle transazioni. Non solo: è la stessa normativa (Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25) a dare pieno titolo ai registri distribuiti di “assicurare l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarita’ e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli”, oltre che “di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonche’ di renderne possibile la circolazione”.
I registri digitali distribuiti saranno infine vigilati da Consob e Banca d’Italia proprio per garantire il controllo delle attività circoscritte nel regime pilota.
Inserire il passaggio da notaio in un processo digitale pensato per automatizzare e semplificare risulterebbe quindi ossimorico e non farebbe che rallentarlo, in controtendenza con lo spirito della disciplina Europea. Questo a maggior ragione se si considera il fatto che diversi operatori del settore abbiano già evidenziato sin dall’emanazione del decreto difficoltà implementative e un rischio di over-regulation e iper-burocratizzazione.
È un approccio sbagliato e dannoso di intendere la tecnologia: non una soluzione a dei problemi ma un qualcosa di superfluo, di addizionale rispetto alle procedure oggi esistenti.
Dal punto di vista giuridico voglio suonare un campanello d’allarme rievocando quanto accaduto con il recepimento della Direttiva Europea 2019/1151 in merito alla costituzione online di società di capitali. Il provvedimento europeo – come in questo caso – non conteneva alcun riferimento al ruolo del notaio, riferimento poi inserito tramite emendamento nel corso dell’approvazione della Legge di recepimento in Parlamento.
Rammento poi che fu il Decreto Legislativo conseguente a introdurre l’affidamento a Notartel SpA (Consiglio Nazionale del Notariato), in regime di monopolio e senza gara, la realizzazione della piattaforma per la costituzione online delle società, al di fuori del perimetro della Legge di recepimento, ignorando le raccomandazioni e le condizioni espresse dalle commissioni parlamentari chiamate a esprimersi e al di là di ogni principio di concorrenza.
È dunque fondamentale porre massima attenzione sui lavori parlamentari di conversione del Decreto DLT. Dopo l’intervista di oggi ritengo più che probabile che saranno presentati emendamenti nella direzione auspicata dal Prof. Marchetti. Direzione che, per quanto detto, risulterebbe come un’ulteriore complicazione del processo e in controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e innovazione tracciati dall’Europa.